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giovedì 11 giugno 2015

OSSERVAZIONI - PERMESSO DI RICERCA MINERARIA PARCO DEL BEIGUA

                                                                    Savona, lì 29/05/2015


ALLA REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

e p.c.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
SETTORE URBANISTICA E PROCEDIMENTI CONCERTATIVI
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI  PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

ALL’ENTE GESTORE DEL S.I.C. IT 1331402 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


Oggetto: V.I.A regionale pratica n. 355. permesso di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati, denominato monte tariné. Osservazioni.
In riferimento all’oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.
Nell’attesa di un riscontro in merito alle osservazioni tecniche qui fornite, si coglie l’occasione per porgere Distinti saluti.

Lipu delegazione Provinciale Genova
Il Delegato Aldo Verner

Italia Nostra
Sezione Savona
Il Presidente
Roberto Cuneo

Per le Associazioni firmatarie

WWF Italia
Il Delegato Regionale Liguria
Piombo Marco



Premesso che
Il permesso di ricerca mineraria ai sensi della L.R. 12/12 da eseguirsi in varie località ricadenti nei Comuni di Sassello ed Urbe, interessa un’area vasta di circa 453 ha.

Le presenti osservazioni vengono formulate in riferimento all'istanza relativa alla richiesta di permesso di ricerca mineraria, finalizzata allo sfruttamento del sottosuolo, in particolare alla ricerca ed estrazione del titanio e dei minerali ad esso associati;

Osservazioni.
Le presenti osservazioni fanno riferimento al possibile utilizzo del terreno di proprietà privata nonché di tutto l’areale attraverso una possibile previsione di una attività estrattiva.
Nello specifico si rileva che :
Come viene indicato nel S.I.A. , le aree oggetto di richiesta ricadono all’interno o in buona parte:
-         all’interno del Parco Naturale regionale del Beigua, zona B “Riserve orientate”(su una superficie di circa il 50% di quella interessata);
-         all’interno del S.I.C. terrestre denominato “ M.Beigua-Dente-Gargassa-Pavaglione “ codice IT1331402”(su una superficie di circa il 60% di quella interessata), dove nella relativa scheda istitutiva si legge: al momento scongiurato ma sempre possibile, è l'eventuale apertura di miniere di rutilo. Altri pericoli derivano dall'apertura di strade in terreni non consolidati.; e di cui l’ente Parco è gestore ai sensi della L.R. 28/2009.
-         buona parte del territorio interessato ricade nel regime di MANTENIMENTO (ANI-MA, IS-MA) e parte anche in regime di CONSERVAZIONE (ANI-CE)dell’assetto insediativo del P.T.C.P.
-          dal punto di vista dell’assetto geomorfologico del P.T.C.P. buona parte del territorio interessato ricade nel regime MODIFICABILITA’, ma anche di MANTENIMENTO e CONSERVAZIONE.
Si osserva che tale attività sia estrattiva ma anche di ricerca è vietata espressamente da normative di carattere regionale , nazionale:
-         dalla Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/1991, dove all’art. 11 si recita:
Art. 11 - Regolamento del parco
comma 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
-         dalla legge regionale della Liguria n. 12/1995 “Riordino delle aree protette” , dove l’Art. 42 recita:
(Norme di salvaguardia ambientale).
1. Fermo restando quanto previsto fino all'approvazione del Piano dalle norme transitorie e quanto disciplinato dal Piano stesso e dai regolamenti di fruizione del parco, nelle aree protette di cui alla presente legge sono comunque vietati:
a) l'apertura e l'esercizio di miniere, cave e discariche nonché l'asportazione di minerali
-         Inoltre si osserva come tale attività di estrazione sia vietata dall’art. 10 delle Norme di attuazione del Piano del Parco naturale regionale del Beigua (Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 44 del 3 agosto 2001), dove lo stesso recita:
2. Fino ad una maggiore specificazione nel Regolamento dei comportamenti e degli interventi ammessi, nel territorio del Parco è vietato:
a) asportare rocce, minerali e fossili; prelievi per ricerche scientifiche o per gli accertamenti
geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco sono
soggetti ad autorizzazione da parte dell’ Ente.
b) alterare in qualsiasi modo la morfologia del terreno in corrispondenza dei geositi individuati
come da comma 1;

-         dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 06/11/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009, che recita:
1. Misure di salvaguardia generali per gli habitat
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 commi 9 e 10 del dPR 357/97, valgono le seguenti
misure di salvaguardia:
A) Nei SIC che comprendono gli habitat definiti prioritari ai sensi della dir. 92/43/CEE non
possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano
la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorchè temporanea della superficie degli
habitat stessi;

-         nella D.G.R. n. 1687/2009 “ Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria" , viene indicata l’area del Tarinè.

Le altre restanti aree (in buona parte in Comune di Urbe) non ricadenti in aree parco e comunque assoggettate a tali disposizioni in quanto attigue, sono sottoposte alle tutele oltre che dalle normative vigenti in materia ambientale e paesaggistica (Dlgs 42/2004, art. 142 , presenza di aree boscate, oggetto anche di passaggio del fuoco, etc..), anche dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3. che individua, fra l’altro, le aree di collegamento ecologico – funzionali all’adiacente S.I.C. ed alla vicina Z.P.S. .

Si osserva che la Direttiva 92/43/CEE nota come Direttiva Habitat  richiede che vengano sottoposti a Valutazione di Incidenza, secondo quanto richiesto dall’Allegato G, i piani e/o progetti non connessi alla gestione del sito e che possono avere incidenza negativa possibile (a maggior ragione se probabile o certa) “sui” siti individuati dalla medesima (  recepito dalla Regione Liguria nei “ Criteri ed indirizzi procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza in Liguria” della Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013).
E’ da evidenziare l’utilizzo della parola “sui” e non “nei” relativamente al campo di estensione della Valutazione di incidenza, poiché in materia di tutela ambientale è ormai noto che anche opere distanti da un sito, possono avere effetti negativi su di esso.
 Per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura  sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali,  tali interventi non possono essere compatibili con le caratteristiche del SIC, delle Aree Protette Provinciali, delle aree carsiche  e comunque di tutti gli elementi costituenti la RETE NATURA 200 quali specie ed habitat tutelati dalle normative vigenti sia locali che nazionali, nonché comunitarie.
  
Infine vi è da rilevare quanto disposto dalle adottate misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09, con D.G.R. N. 73/2015 (vedi art. 1 comma 2 ed in particolare l’art. 5. Interventi ed attività non ammessi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi restando quanto riportato all’art.12 D.P.R 357/97  non sono ammessi: apertura di nuove cave e miniere).

- P.T.C.P.
In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, buona parte della zona interessata è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
Si tratta in buona parte di un territorio coperto da aree boscate.
Secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, “l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti”.
Al comma 3, “non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”.
Il tenore della suesposta disposizione rivela l’assoluta incompatibilità tra la previsione dell’opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l’area su cui un possibile impianto estrattivo andrebbe ad incidere.
La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste e strade ed adeguamento ed allargamento di  quelle esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l’apertura di nuove strade di urbanizzazione.
- Insediamenti sparsi in regime di mantenimento - IS-MA.

Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.
Parte dell’area interessata ricade anche nel regime di CONSERVAZIONE, ANI-CE, dove l’art. 51 della N.T.A. recita
Art. 51
Aree Non Insediare - Regime normativo di CONSERVAZIONE (ANI-CE)
1. Tale regime si applica nelle parti dei territorio di elevato valore naturalistico-ambientale e non interessate, o interessate in forme dei tutto marginali e sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale può
compromettere la funzione paesistica e la peculiare qualità dei luoghi. 46

Per quanto riguarda invece l’Assetto geomorfologico:
-          regime MA (Mantenimento), disciplinato dall’art 15 delle norme di attuazione del PTCP.
Considerato che l’art. recita :
L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
2. L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.
3. La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.
Inoltre l’areale interessato ricade in Assetto vegetazionale del P.T.C.P. indicato come BAM-CO e BA-CO.
Si rammenta che
L’ Art. 22 della N.T.A. del P.T.C.P prevede:
Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) dei boschi
1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale, pur presentando caratteri di sufficiente pregio sul piano estetico-paesistico e su quello ecologico, meriti tuttavia di essere modificata in modo da acquisire maggiore estensione o un miglior livello qualitativo.
2. Ricadono sotto questo indirizzo i boschi a composizione floristica più o meno corretta, ma ridotti come superficie o antropizzati in conseguenza di uno sfruttamento intenso o protratto determinato in passato da condizioni di necessità economica oggi in parte superate.
3. L'obiettivo è quello di realizzare un aumento della superficie e/o una restituzione di qualità ai boschi sotto l'aspetto produttivo, estetico paesistico ed ecologico.

Conclusioni
la previsione di ricerca finalizzata ad una attività estrattiva, risulta in palese ed insanabile conflitto con l’obiettivo di mantenere e conservare inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e vegetazionale (vedi assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale), individuati dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (P.T.C.P.).

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l’obiettivo primario di mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale)  (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici “CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE  DELLE NORME DEL PTCP”).


- Presenza di Pietre verdi
A1-Aree caratterizzate substrato riconducibile alle pietre verdi, segnalate per la probabile presenza di minerali amiantiferi (Fonte, portale cartografico Regione Liguria: www.cartogarfia.regione.liguria.it ).
La Regione Liguria ha predisposto uno studio e relativa cartografia delle aree nelle quali sono presenti concentrazioni di amianti, tali da poter costituire potenziali situazioni di pericolo o da richiedere un controllo nel caso di interventi di movimentazioni prevedendo tralaltro:
per la realizzazioni di opere edili, realizzazione di scavi, gallerie, etc.. che comportino movimentazioni e sbancamenti, procedure atte ad una maggiore sorveglianza delle possibili situazioni a rischio esposizione a fibre di amianto individuando in particolare  alcune fasi di controllo.
In fase realizzativa delle opere è obbligo in caso di lavori su rocce contenenti amianto, di effettuare misurazioni di fibre nell’aria ai fini della valutazione all’esposizione degli addetti e di notifica all’organo di vigilanza ai sensi del Dlgs 277/91, fornendo informazioni circa le risultanza sulle misurazioni dell’aria effettuate, i procedimenti di lavoro adottati, le misure di protezione previste, la destinazione del materiale di risulta.


  
La zona ricade i corrispondenza di aree con presenza di “pietre verdi” ed estese aree con fenomeni franosi ( fonte: www.cartografiarl.regione.liguria.it).

Come già osservato in precedenza tale intervento comprometterebbe la funzione paesistica e ambientale dei luoghi, in quanto area ad elevata valenza naturalistica ed ambientale.
Si ritiene  osservare che tale attività finalizzata ad attività mineraria, vista la sensibilità ambientale e la non insediabilità dei luoghi, comporterebbe una trasformazione tale da rendere necessaria una sostanziale modifica ai piani territoriali e/o settoriali e dei vincoli derivanti da normative vigenti.
Inoltre tale trasformazione comporterebbe un declassamento nel raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché un’incoerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all’art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o
indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in
confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica,
che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed
attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In conclusione
Si ritiene di dover evidenziare alcuni elementi di criticità in palese violazione con le normative citate, che portano a esprimere una richiesta di parere negativo al permesso di ricerca, ed in relazione alle incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, in merito alla individuazione dell’areale come un potenziale sito per lo sfruttamento minerario.