Nel Collegato Ambientale approvato dalla Camera il 22 c.m. viene incentivato il compostaggio aerobico, prevedendo riduzioni della tassa sui rifiuti
Compostaggio
L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità,
tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le
utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che
effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la
semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al
c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili
derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non
eccedente 80 tonnellate annue.
L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede
l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti
organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità,
e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti
(TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto
interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti
organici. Viene altresì introdotta nel testo del c.d. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di "compostaggio di comunità" ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.
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