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venerdì 13 febbraio 2015

ALBISOLA GREEN PARK

Green park di albisola superiore improcedibile si attende Piano di Utilizzo delle Terre del terzo valico


Testo732015L.R. n. 32/2012. PUO realizzazione di parco ludico denominato "Albisola Green Park" in località Rio Ispina Bric Aiè, Comune di Albisola Superiore - in Variante al P.U.C. ed al P.T.C.P. Proponente Il Garofano s.r.l. pronuncia di improcedibilità.DECRETO del Dirigente22/01/2015Data di pubblicazione su web 03/02/2015Valutazione Impatto Ambientale - Settore 

Responsabile del Procedimento: Biamonti Adriano
Politiche ambientali

RICHIAMATI:
la L.R. 10 agosto 2012 n. 32, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), ed, in particolare, gli articoli 3, 5 e 9-10, che prevedono, rispettivamente:
  • le tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche, che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, comprese quelle relative ai piani e programmi chi definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche con effetti potenziali sull'ambiente nei casi all'uopo indicati in legge;
  • la competenza della Regione, quale autorità preposta alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'articolo 3, in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese pareri obbligatori da parte della Regione stessa;
  • la procedura di valutazione ambientale strategica, che si conclude con l’espressione, da parte della Giunta regionale, di un motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sull’adeguatezza del piano di monitoraggio,  a seguito della conclusione della fase di consultazione pubblica, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato VAS;
  • Il Regolamento Reg. n. 3/2011, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua”, ed in, particolare, l’articolo 7, comma 2, che, a fronte del divieto generale degli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua, ne ammette la realizzabilità, qualora gli stessi siano funzionali, tra l’altro, alla realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, ovvero nei criteri localizzativi approvati dalla Giunta regionale qualora tali interventi per gli interventi per i quali non sia prevista l'adozione di piani di settore;
  • la D.G.R. n. 213  del 21.02.2014, ad oggetto “Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all’articolo 7, comma 2 del Regolamento n. 3/2011”;

    RICHIAMATO, altresì,  il D.M. n. 161/2012, ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, ed , in particolare, l’ art. 5, secondo il quale il Piano di utilizzo del materiale da scavo costituisce adempimento necessario e contestuale alla presentazione del progetto dell’opera;

    PREMESSO che :
  • in data 6/5/2014 la società il Garofano s.r.l., con nota assunta a prot. n. PG/2014/91147, ha trasmesso alla Regione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 32/2012, il Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O), relativo alla realizzazione di un Parco ludico denominato “Albasole Green Park” in Località Rio Ispina Bric Aiè, nel Comune di Albisola Superiore, in territorio non insediabile, in  Variante al P.U.C.  e al P.T.C.P.;
  • in data 21.05.2014, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 21/2014 dell’avviso di deposito, presso la Regione, nella sua qualità di Autorità competente, della documentazione relativa al P.U.O. proposto, si è avviata la fase pubblica, all’esito della quale sono pervenute le osservazioni del W.W.F., del Comune di Albisola Superiore, del sig. P. Corona, tutte sostanzialmente volte ad evidenziare le criticità idrauliche connesse alla prevista reinealveazione del Rio Ispina, nonchè il parere della Sovrintendenza per i beni architettonici;

    DATO ATTO che:

  • il P.U.O. presentato, già oggetto di pronuncia di verifica di assoggettabilità  a V.A.S., come da decreto del dirigente n. 1886/2013, che ne ha disposto l’assoggettamento a V.A.S., prevede, ai fini della realizzazione del Parco di che trattasi, ed, in particolare, del superamento dei dislivelli presenti nella valle interessata, un abbancamento di materiale  litoide per un quantitativo stimato pari a 400.000 mc;
  • la fattibilità di tale soluzione progettuale, che interessa gran parte del bacino del Rio Ispina, è condizionata alla reinealveazione del Rio Ispina a norma dell’art. art. 7, comma 2 lett.a) del citato Reg. reg. n. 3/2011;

    CONSIDERATO, peraltro, che:
  • ai sensi dell’articolo 7, c. 2 lett.a) e lett. b) del citato Reg. reg. n. 3/2011 è  ammessa  la realizzazione di abbancamenti di materiale litoide superiori a 300.000 mc, in deroga al divieto generale di reinealveazione di corsi d’acqua, purchè tali interventi siano previsti nei Piani di settore, ovvero risultino conformi ai criteri localizzativi all’uopo assunti dalla Giunta regionale, qualora nulla dispongano i Piani medesimi;
  • la Giunta regionale nell’approvare, con D.G.R. n. 213/2014, i criteri localizzativi da applicare ai fini dell’ammissibilità di abbancamenti non previsti nella Pianificazione di settore, ha stabilito, tra l’altro, che tali interventi  siano realizzati con materiale di scavo proveniente dalla realizzazione di opere pubbliche, siano realizzabili in aree attraversate da corsi d’acqua, purché non interessino aree SIC, aree carsiche, aree Pg4 e Pg3, e le reinealveazioni siano dimensionate per consentire il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco e, sempreché, non risultino disponibili siti  individuati come prioritari nell’ambito di una distanza non superiore  a 30 km;
  • resta fermo, in ogni caso, l’obbligo in capo al proponente della preventiva individuazione dei siti di deposito degli inerti nell’ambito del Piano di utilizzo del materiale da scavo (P.U.T.), come previsto dal D.M. n. 161/2012, nonché dell’indicazione della provenienza del materiale identificando l’opera pubblica di riferimento;

    DATO ATTO che nel corso dell’istruttoria, è emerso, avuto riguardo, in particolare, del parere espresso dalla Struttura regionale Assetto del territorio, che il progetto presentato non risulta corredato  del P.U.T. ex D.M. 161/2012, né viene indicata la provenienza dei materiali da scavo;

    CONSIDERATO che la rilevata carenza costituisce motivo ostativo al prosieguo della valutazione nel merito del progetto presentato, come, peraltro, già rilevato anche nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., conclusosi con D.D. n. 1886/2013, nonché nella fase di scoping  preliminare alla fase di V.A.S.;

    DATO ATTO CHE il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Sezione V.A.S., nella seduta del 16.12.2014 , ha rilevato l’improcedibilità del Progetto di che trattasi;

    ATTESO, ALTRESI’, CHE:
  • la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1612 del 19 dicembre 2014, ha approvato le ulteriori localizzazioni individuate per i lotti 3, 4 e 5 del “Terzo Valico dei Giovi” – Linea AV/AC Milano – Genova tra le quali ha inserito il sito Albasole Green Park, “ferma restando la necessità di pervenire alla formale approvazione dei singoli progetti per le localizzazioni non ancora autorizzate e la necessità dell’inserimento in un nuovo aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre”;

  • detto nuovo aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre dovrà essere approvato dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.M. n. 161/2012;

  • qualora si addivenga all’inserimento del sito di cui trattasi nel Piano di Utilizzo delle Terre concernente il “Terzo Valico dei Giovi” – Linea AV/AC Milano – Genova ovvero in un altro Piano afferente ad altra opera pubblica il P.U.O. relativo alla realizzazione del Parco ludico, denominato “Albasole Green Park” sarà oggetto di nuova valutazione  nei  termini e con le modalità previsti dalla l.r. n. 32/2012 a fronte della presentazione, da parte del proponente,  della documentazione necessaria;

    RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte di dichiarare improcedibile il P.U.O. relativo alla realizzazione di un Parco ludico, denominato “Albasole Green Park”, in Località Rio Ispina Bric Aiè, nel Comune di Albisola Superiore in territorio non insediabile, in variante al P.U.C. ed al P.T.C.P., presentato dalla società Il Garofano s.r.l. a norma dell’articolo 9, della l.r. n. 32/2012;

    DECRETA
    Per i motivi indicati in premessa:
  1. di dichiarare improcedibile il P.U.O. relativo alla realizzazione di un Parco ludico denominato “Albasole Green Park” in Località Rio Ispina Bric Aiè, nel Comune di Albisola Superiore, in territorio non insediabile, in variante al P.U.C. ed al P.T.C.P, presentato dalla società Il Garofano s.r.l. a norma dell’articolo 9, della l.r. n. 32/2012;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione a norma di legge.

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