Seduta n. 104 del Consiglio dei Ministri del 19
febbraio 2016
Per la seguente legge regionale si è deliberata
l’impugnativa:
- Legge Regione Liguria n. 22 del 22/12/2015, “Modifiche alla legge
regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività
edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico –
edilizio)”, in quanto alcune disposizioni, consentendo
interventi edilizi in aree tutelate senza prevedere il necessario rispetto
delle procedure previste dalla legge statale e dall’ordinamento
comunitario, violano la competenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela dell’ambiente e di tutela del paesaggio, di cui all’articolo
117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione. Altre
disposizioni, riguardanti l’approvazione di varianti da parte della
Regione senza le prescritte autorizzazioni paesaggistiche, violano l’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la
potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio.
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-104/4174
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